mercoledì 15 maggio 2013

Quadro normativo di riferimento “prolungamento al reddito”



L’art. 12  (comma 1-2-3-4) ( Interventi in materia previdenziale) legge n.122 del  30 luglio 2010 dispone ,  dal 1 gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità

1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (periodo introdotto dall'articolo 18, comma 22-ter, legge n. 111 del 2011)

3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011.

4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:

a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.

il comma 5 dell’art. 12  legge 30 luglio 2010  dispone la salvaguardia per 10.000 lavoratori indicati ai punti : a,b,c. In particolare dai lavoratori collocati in mobilità (punti a e b)  la legge “pretende” che siano soggetti collocati in mobilità  “SULLA BASE DI ACCORDI SINDACALI STIPULATI ANTERIORMENTE AL 30 APRILE 2010”  E NON GIA’ CESSATI AL 30 APRILE 2010  oltre ad avere la maturazione dei requisiti entro il periodo di mobilità.

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (lettera così modificata dall'articolo 1, comma 37, lettera a), legge n. 220 del 2010)

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ora l’art 5-bis.  dispone, con riferimento ai lavoratori del comma 5 e quindi COLLOCATI IN MOBILITA’ SULLA BASE DI ACCORDI COLLETTIVI STIPULATI ANTERIORMENTE AL 30 Aprile 2010   e non risultando tra i privilegiati 10.000 “monitorati” (questi si !) IL TRATTAMENTO DEL PROLUNGAMENTO AL REDDITO. A TALI LAVORATORI (CON ACCORDI ANTERIORI AL 30 APRILE 2010) IL DIRITTO NON PUO’ ESSERE   LIMITATO SULLA BASE DI MONITORAGGI    PERCHE’ “CONTRA LEGEM” !

Art.5-bis Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo. (comma introdotto dall'articolo 1, comma 37, lettera b), legge n. 220 del 2010)

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.

SI RIBADISCE CHE IL MONITORAGGIO E’ RIFERITO SOLO AI 10.000 LAVORATORI FORTUNATI! PER GLI ALTRI, CHE SONO STATI COLLOCATIO IN MOBILITA’ CON ACCORDI ANTERIORI AL 30 APRILE 2010, SPETTA IL TRATTAMENTO DEL PROLUNGAMENTO AL REDDITO SENZA ALCUN MONITORAGGIO!

E’ bene precisare che sia nel 2010 sia nel 2011 i lavoratori venivano posti in mobilità con l’assicurazione (da parte aziendale e… Anche sindacale che sarebbero rientrati sicuramente nel contingente dei 10000 salvaguardati). L’INPS procedeva SOLO IL 3 NOVEMBRE DEL 2011 a pubblicare la graduatoria dei 10000 salvaguardati che, sulla base della data di licenziamento, si fermava al 30 ottobre 2008.

In data 5 Gennaio 2012 l’ex Ministro Fornero con decreto 63655 disponeva il prolungamento al reddito per 677 lavoratori che nell’anno 2011 non rientravano nel contingente dei 10000 unità salvaguardati. Al decreto veniva allegata una tabella con il numero dei lavoratori interessati al prolungamento al reddito per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017.

In data 2 ottobre 2012 il Ministro emanava un decreto (68225) con il quale disponeva il prolungamento al reddito per 5914  lavoratori del 2012  che non rientravano nel contingente dei 10000

Il decreto 68225 a pag 2 al capoverso che inizia con CONSIDERATO recita :

Considerato che dal monitoraggio effettuato dall’Inps nell’anno 2012 risulta che, per il medesimo anno, i lavoratori interessati dal prolungameno dell’intervento di tutela del reddito sono complessivamente pari a n. 5914, dei quali n. 3494 per un costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazion pari ad euro 30.612.313,00, con una parziale rimodulazione della tabella unita al decreto interministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012, citato al capoverso precedente, che comporta un aumento, per l’anno 2012, di n. 688 beneficiari della tutela di cui al richiamato articolo 12, comma 5-bis, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010;

La frase “tutti cessati dal servizio entro la data del 30 Aprile 2010 “ significa che coloro i quali sono cessati dopo il 30 Aprile 2010 ma che hanno i requisiti perché il loro accordo di mobilità è stato stipulato prima del 30 Aprile 2010 sono esclusi dal trattamento di prolungamento al reddito?

Se fosse questa l’interpretazione saremmo di fronte o ad un errore madornale o ad una interpretazione della legge 122 e 220 “contra legem”. Non sappiamo quale delle due situazioni sia la più grave!

Tale decreto non ha generato quasi nessun escluso dal prolungamento al reddito perché i lavoratori del 2012 sono quasi tutti cessati prima del 30 aprile 2012.

Per gli anni successivi (2013 , 2014, 2015, 2016, 2017) saranno pochissimi i lavoratori cessati entro il 30 aprile 2010 squalificando anche la tabella allegata al primo decreto 63655-

Ovviamente per il 2013 non è stato varato alcun decreto e ormai da 5 mesi migliaia di lavoratori sono senza pensione e senza reddito. 

Ultima situazione a dir poco paradossale: i lavoratori in mobilità hanno un trattamento di esenzione su visite e farmaci  a quei lavoratori cui verrà negato il prolungamento al reddito è negato il reddito ma per loro no c’è più alcuna esenzione né sui farmaci né sulle visite: persone senza alcun reddito dovranno anche pagare (con quali soldi?) l’assistenza sanitaria!

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